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Sez. L, Sentenza n. 3705 del 17/06/1982 (Rv. 421672 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - DIPENDENZA DELL'AZIENDA - NOZIONE - CURA DEGLI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI RELATIVI AI DIPENDENTI ADDETTI ALLA DIPENDENZA SVOLTA NELLA SEDE DELL'AZIENDA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421672-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - DIPENDENZA DELL'AZIENDA - NOZIONE - CURA DEGLI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI RELATIVI AI DIPENDENTI ADDETTI ALLA DIPENDENZA SVOLTA NELLA SEDE DELL'AZIENDA - IRRILEVANZA.*

Per dipendenza dell'azienda, ai fini della Determinazione del giudice territorialmente competente in ordine alle controversie di lavoro (art. 413 cod. proc. civ.), deve intendersi una struttura organizzativa di ordine economico-funzionale dislocata in luogo diverso dalla Sede dell'azienda e caratterizzata dall'esplicazione di un potere decisionale e di controllo (come, ad esempio, quello concernente la predisposizione e la modifica, per malattie o altre cause, dei turni di servizio del personale) conforme alle esigenze specifiche dell'attività ad essa facente capo, mentre, ad escludere la Rilevanza di una struttura siffatta ai fini della Determinazione della Competenza territoriale, non è sufficiente la circostanza che gli adempimenti previdenziali relativi ai rapporti di lavoro del personale ad essa addetto siano invece curati dalla Sede dell'azienda. (V 1698/82, mass n 419537; (V 4311/81, mass n 414996; (V 2472/81, mass n 413253; (V 873/81, mass n 411377; (V 6382/80, mass n 410127; (V 6188/80, mass n 409915; (V 6135/80, mass n 409883; (V 253/80, mass n 403644; (V 3647/79, mass n 400065; (V 2191/79, mass n 398542; (V 5985/78, mass n 395818; (V 1802/75, mass n 375458).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)