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Sez. L, Sentenza n. 6046 del 11/05/2000 (Rv. 536412 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE | Nelle azioni di mero accertamento - Incertezza oggettiva riguardo al diritto - Sufficienza - Attualità della lesione dello stesso - Necessità - Esclusione - Diritto del lavoratore alla conservazione di una voce retributiva - Interesse ad agire - Contestazione anche solo in giudizio del diritto alla irriducibilità - Rilevanza - Requisito dell'attualità dell'interesse - Sussistenza - Trattamento di fine rapporto di lavoro - Computabilità di determinate voci - Interesse ad agire nel corso del rapporto - Configurabilità.
Stato
decisa il 2000-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536412-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE

Poiché per determinare l'interesse ad agire nelle azioni di mero accertamento è sufficiente l'incertezza oggettiva in ordine ad un diritto e non è necessaria anche l'attuale lesione di esso, sussiste l'interesse del lavoratore a chiedere l'accertamento del diritto alla irriducibilità della retribuzione in riferimento ad una determinata indennità (in ragione del suo collegamento con lo svolgimento di mansioni rilevanti dal punto di vista della professionalità), se il datore di lavoro contesti tale irriducibilità, sia pure a seguito della proposizione del giudizio; analogamente, in presenza della relativa contestazione, sussiste l'interesse all'accertamento della computabilità di determinate voci della retribuzione ai fini del trattamento di fine rapporto. L'attualità dell'interesse, d'altra parte, deriva, per l'irriducibilità della retribuzione, dalla stabilità caratteristica del diritto fatto valere, e per la domanda relativa al trattamento di fine rapporto, dal meccanismo di accantonamento di cui all'art. 2120 cod. civ. (nel testo vigente) e dalla previsione di possibili anticipazioni in favore del dipendente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)