Sez. L, Sentenza n. 13186 del 09/09/2003 (Rv. 566686 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE | Azioni di mero accertamento - Incertezza oggettiva riguardo al diritto - Necessità - Omessa contestazione del fatto oggetto di accertamento - Sussistenza dell'interesse - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE
Poiché l'interesse ad agire nelle azioni di mero accertamento sussiste quando la contestazione che altri faccia del diritto dell'attore sia attuale e determini uno stato di oggettiva incertezza, deve escludersene la sussistenza allorquando l'accertamento richiesto al giudice riguardi un fatto incontestato ovvero solo una componente della fattispecie costitutiva del diritto, ma non il diritto stesso. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva dichiarato inammissibile, per carenza di interesse ad agire, la domanda di alcuni lavoratori volta ad ottenere l'accertamento che le attività di pulizia e di piccola manutenzione degli automezzi erano svolte all'interno dell'orario di lavoro, trattandosi di circostanza non contestata e non avendo i ricorrenti dedotto quali avrebbero potuto essere le conseguenze dell'accertamento in ordine a diritti loro spettanti).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)