Sez. 3, Sentenza n. 14220 del 25/02/2025 Ud. (dep. 11/04/2025) Rv. 287869-01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Non occasionalità della condotta - Duplice valenza - Indicazione - Circostanza speciale ed elemento che concorre a escludere la configurabilità del fatto lieve - Sussistenza.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, la non occasionalità della condotta costituisce, ad un tempo, elemento specializzante integrante l'aggravante di cui all'art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, introdotta dall'art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, e fattore che concorre, unitamente ad altri, ad escludere la lieve entità del fatto.
DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 15/09/2023 num. 123 art. 4 com. 3, Legge 13/11/2023 num. 159 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)