Sez. 6, Sentenza n. 13982 del 20/02/2018 Ud. (dep. 26/03/2018) Rv. 272529 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Fatto di lieve entità - Configurabilità - Valutazione dell'offensività della condotta - Rilevanza esclusiva della quantità singolarmente detenuta o ceduta - Esclusione - Rilevanza delle concrete capacità di azione del soggetto e dei suoi rapporti con il mercato di riferimento - Sussistenza - Conseguenze in caso di gestione di una "piazza di spaccio".
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la valutazione dell'offensività della condotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine. Ne consegue che non può ritenersi di lieve entità il fatto compiuto nel quadro della gestione di una "piazza di spaccio", che è connotata da un'articolata organizzazione di supporto e difesa ed assicura uno stabile commercio di sostanza stupefacente.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)