Sez. U, Sentenza n. 5809 del 23/11/1985 (Rv. 442996 - 01)
ENTI PUBBLICI - IN GENERE - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - DISCIPLINA IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ - POTERE DI PORRE IN ESSERE ATTI DI TRANSAZIONE O DI PARZIALE RINUNZIA - SUSSISTENZA - POSSIBILITÀ DI RIMOZIONE CON SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI DI AUTOTUTELA - ESCLUSIONE.*
ENTI PUBBLICI - IN GENERE - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - DISCIPLINA IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ - POTERE DI PORRE IN ESSERE ATTI DI TRANSAZIONE O DI PARZIALE RINUNZIA - SUSSISTENZA - POSSIBILITÀ DI RIMOZIONE CON SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI DI AUTOTUTELA - ESCLUSIONE.*
La nuova disciplina in materia di amministrazione e contabilità degli enti pubblici non economici, di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70 ed al d.P.R. 18 dicembre 1979 n. 696, non interferisce sulla facoltà degli enti medesimi, nell'Esercizio della propria autonomia negoziale, ed in relazione a posizioni creditorie delle quali sia difficile ottenere il soddisfacimento, di porre in essere Atti di transazione o parziale rinuncia, soggetti alla normale disciplina civilistica, e sottratti ad ogni possibilità di successiva rimozione mediante provvedimenti amministrativi di autotutela mancando il potere di incidere autoritativamente sugli effetti di un negozio privatistico. Pertanto, qualora l'Inail, dopo aver annullato in via amministrativa un proprio atto di parziale remissione di credito contributivo, agisca davanti al giudice ordinario per conseguire l'integrale soddisfacimento di tale credito, deve riconoscersi al debitore convenuto la possibilità di far valere davanti al medesimo giudice l'inidoneità di quel provvedimento di autotutela a rimuovere i diritti a lui derivanti dal negozio privatistico, e la relativa deduzione, integrando una semplice difesa per contrastare la pretesa attrice, e non un'eccezione in senso stretto, si sottrae ai limiti temporali fissati per la proposizione delle eccezioni.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1236, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 20/03/1975 num. 70 art. 30, DPR 18/12/1979 num. 596 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)