diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6286 del 03/06/1995 (Rv. 492669 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Relativa eccezione - Proposizione - Modalità - Termine perentorio - Mancato rispetto - Effetti - Collegamento erroneo ad una disposizione di legge piuttosto che ad un'altra - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492669-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Per la proposizione dell'eccezione di estinzione del processo non sono richieste formule sacramentali, in quanto la qualificazione giuridica dell'eccezione proposta dalla parte rientra nel potere-dovere del giudice competente a conoscere la causa e va fatta alla stregua del suo contenuto reale con particolare riferimento allo scopo dell'atto, senza che possa attribuirsi rilievo a mere imperfezioni formali ovvero ad espressioni impropriamente adoperate. In particolare, l'eventuale errore commesso dalla parte nel collegare gli effetti del mancato rispetto di un termine perentorio ad una determinata disposizione di legge piuttosto che ad un'altra non impedisce di valutare la posizione assunta dalla parte nel suo significato sostanziale, dovendosi accertare - con un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se esente da vizi logici e giuridici - la sussistenza di una non equivoca manifestazione di volontà finalizzata ad ottenere l'estinzione del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)