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Sez. 3, Sentenza n. 439 del 30/01/1978 (Rv. 389740 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE IN GENERE - TARDIVITA - ESTINZIONE - ECCEZIONE RELATIVA - FORME SOLENNI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389740-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE IN GENERE - TARDIVITA - ESTINZIONE - ECCEZIONE RELATIVA - FORME SOLENNI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

L'eccezione di Estinzione del processo per tardivita della riassunzione non richiede l'uso di formule sacramentali, in quanto la qualificazione giuridica dell'eccezione proposta dalla parte rientra nel potere-dovere del giudice competente a conoscere la causa e va fatta alla stregua del suo contenuto reale con particolare riguardo allo scopo dell'atto, senza che possa attribuirsi rilievo a mere imperfezioni formali ovvero ad espressioni impropriamente adoperate. (nella specie la parte, deducendo la tardivita della riassunzione, aveva richiesto una declaratoria di inammissibilita o di improcedibilita dell'appello).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)