Sez. 3, Sentenza n. 1187 del 06/11/2007 Ud. (dep. 11/01/2008) Rv. 238549 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Deposito temporaneo - Mancato rispetto delle prescrizioni temporali - Reato - Sussistenza - Trasferimento della titolarità dell'azienda - Responsabilità del subentrante - Sussistenza - Ragioni.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di gestione dei rifiuti, ai fini della configurabilità del reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata in caso di mancato rispetto del limite temporale trimestrale fissato per il deposito temporaneo, sono necessari sia l'iniziale attività di deposito dei rifiuti sia la loro mancata rimozione successiva nel termine indicato. Ne consegue che, in caso di trasferimento della titolarità dell'azienda nell'arco del trimestre successivo all'avvenuto deposito, il titolare subentrante risponde del reato, in quanto con la propria condotta omissiva determina la condizione di irregolarità del deposito.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6 lett. M CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)