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Sez. 3, Sentenza n. 37879 del 22/06/2004 Ud. (dep. 24/09/2004) Rv. 229474 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento di rifiuti - Deposito controllato - Configurabile solo in caso di deposito temporaneo - Difetto di uno dei requisiti previsti dall'art. 6 lett. m) D.Lgs. 22 del 1997 - Configurabilità del reato di cui all'art. 51.
Stato
decisa il 2004-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229474-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In materia di deposito di rifiuti, perché un deposito possa dirsi controllato deve essere anche temporaneo, ossia deve rispettare tutte le condizioni imposte dall'art. 6, lett. m.) del D.Lgs. n. 22 del 1997, che esige il raggruppamento dei rifiuti, prima della raccolta, nel luogo della loro produzione ed il rigoroso controllo dei tempi di giacenza, in ragione della natura e dei quantitativi; in difetto di uno di tali requisiti, il deposito è incontrollato ed il fatto integra il reato di cui all'art. 51 comma secondo del citato decreto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6 lett. M, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)