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Sez. 1, Sentenza n. 36831 del 27/09/2005 Ud. (dep. 11/10/2005) Rv. 232499 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Rifiuti - Deposito temporaneo presso lo stabilimento di produzione - Violazione delle condizioni di deposito - Natura di reato proprio del titolare dell'impresa o del responsabile dell'ente - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232499-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

La violazione delle condizioni di deposito temporaneo dei rifiuti presso lo stabilimento di produzione non configura un reato proprio a carico del titolare dell'impresa o del responsabile dell'ente, data la regola generale in materia ambientale della delegabilità di funzioni all'interno dell'organizzazione d'impresa e l'ipotizzabilità del concorso nel reato, ma definisce l'ambito di responsabilità per l'applicazione della normativa di cui all'art. 51 D.Lgs. n. 22 del 1997, che coincide con l'attività di produzione di beni e servizi organizzata sotto forma di impresa, individuale o societaria o gestita in via istituzionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)