Sez. 5, Sentenza n. 11265 del 18/07/2003 (Rv. 565269 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | "Ius novorum" - Divieto - Deduzione di mancato rispetto del contraddittorio nella fase amministrativa di accertamento - Proposizione per la prima volta in appello - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, la questione del mancato rispetto del contraddittorio nella fase amministrativa di accertamento dei presupposti impositivi non attiene alla regolare instaurazione del processo, ma riguarda l'efficacia della pretesa tributaria, oggetto della impugnativa, atteggiandosi pertanto come questione preliminare di merito. Essa deve essere quindi sollevata nel corso del giudizio di primo grado, non essendo consentito al contribuente di prospettare con l'atto di appello motivi non proposti nei precedenti gradi di giudizio ovvero nuove ragioni implicanti valutazione di fatti e situazioni precedentemente non dedotti (nella specie la società appellante aveva solo in appello eccepito che i movimenti di conti correnti erano stati utilizzati ai fini dell'accertamento senza previa convocazione di essa contribuente per giustificare le operazioni bancarie oggetto di verifica).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 24, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)