Sez. 5, Sentenza n. 3338 del 11/02/2011 (Rv. 616724 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Nuove eccezioni - Nozione - Proponibilità in appello - Divieto - Operatività in relazione alle difese dell'Amministrazione finanziaria dalle contestazioni già dedotte in giudizio dal contribuente - Esclusione - Fattispecie in tema di applicazione della compensazione tra il credito tributario ed il credito d'imposta concesso agli autotrasportatori per conto terzi dall'art. 13 del d.l. n. 90 del 1990.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, riguarda le eccezioni in senso tecnico, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale, ma non limita la possibilità dell'Amministrazione di difendersi dalle contestazioni già dedotte in giudizio, perché le difese, le argomentazioni e le prospettazioni dirette a contestare la fondatezza di un'eccezione non costituiscono, a loro volta, eccezioni in senso tecnico. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Amministrazione con cui era stato contestato il riconoscimento, da parte del giudice di primo grado, della disciplina della compensazione, concessa agli autotrasportatori per conto terzi dall'art. 13 del d.l. 27 aprile 1990, n. 90, conv. in legge 26 giugno 1990, n. 165, per annullare una cartella di pagamento relativa al mancato versamento di ritenute alla fonte)
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, Decreto Legge 27/04/1990 num. 90 art. 13, Legge 26/06/1990 num. 165 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)