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Sez. 5, Sentenza n. 12147 del 02/07/2004 (Rv. 574061 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | <Ius novorum> - Divieto - Affermazione - Rilievo nel giudizio di cassazione - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574061-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

Dato il rilievo di ordine pubblico che ha il divieto di <ius novorum> in appello, vanno dichiarati inammissibili in secondo grado (anche rilevando tale inammissibilità in sede di giudizio di legittimità, ove il giudice di appello abbia omesso di farlo) le questioni che, non essendo rilevabili d'ufficio, siano state avanzate dalle parti solo nelle memorie successive e non anche nell'atto di appello e abbiano formato oggetto di esame da parte del giudice di secondo grado (nella specie: questioni relative all'esistenza di limiti temporali, per l'Ufficio fiscale che intenda procedere alla rettifica del valore di un cespite, ed alla eventuale decadenza di Esso dal potere di accertamento tributario ex art. 76, secondo comma, d.P.R. n. 131 del 1986).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)