Sez. L, Sentenza n. 1079 del 04/02/1987 (Rv. 450636 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RICHIESTA DEL DATORE DI LAVORO - EFFICACIA LIMITATA NEL TEMPO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RICHIESTA DEL DATORE DI LAVORO - EFFICACIA LIMITATA NEL TEMPO.*
In tema di collocamento obbligatorio (legge n. 482 del 1968) la richiesta che il datore di lavoro è tenuto ad inoltrare all'U.P.l.m.o. E che rappresenta l'indefettibile presupposto di legittimità del provvedimento di avviamento non costituisce un duplicato della denuncia periodica semestrale, né può a questa essere equiparata, atteso che presuppone l'attualità della Mancanza di copertura di posti destinati ai soggetti appartenenti alle categorie protette; essa pertanto deve precedere immediatamente l'atto di avviamento, (nel termine di trenta giorni dalla vacanza del posto destinato ai lavoratori "protetti" avendo efficacia nei limiti del semestre di riferimento. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva escluso la Rilevanza di una richiesta contenuta nella denuncia semestrale, presentata alcuni anni prima dell'atto di avviamento e non più ripetuta). (V 821/86, mass n 444358).*
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 21, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)