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Sez. L, Sentenza n. 5602 del 09/06/1990 (Rv. 467592 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RICHIESTA E DENUNCIA DEL DATORE DI LAVORO - DISTINZIONE - MANIFESTAZIONE CON UN UNICO ATTO - AMMISSIBILITÀ - PREDISPOSIZIONE CON MODULO A STAMPA DELLA RICHIESTA NELLO STESSO MODULO DELLA DENUNCIA - LICEITÀ - CARATTERE VESSATORIO EX ARTT. 1341 E 1342 COD. CIV. - ESCLUSIONE - MANCATA INDICAZIONE DELLA CATEGORIA O QUALIFICA DEL PERSONALE RICHIESTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467592-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RICHIESTA E DENUNCIA DEL DATORE DI LAVORO - DISTINZIONE - MANIFESTAZIONE CON UN UNICO ATTO - AMMISSIBILITÀ - PREDISPOSIZIONE CON MODULO A STAMPA DELLA RICHIESTA NELLO STESSO MODULO DELLA DENUNCIA - LICEITÀ - CARATTERE VESSATORIO EX ARTT. 1341 E 1342 COD. CIV. - ESCLUSIONE - MANCATA INDICAZIONE DELLA CATEGORIA O QUALIFICA DEL PERSONALE RICHIESTO - IRRILEVANZA.*

In tema di collocamento obbligatorio (legge n. 482 del 1968), la richiesta che il datore di lavoro è tenuto ad inoltrare all'U.P.l.m.o. E che rappresenta l'indefettibile presupposto di legittimità del provvedimento di avviamento non può essere equiparata o confusa con la "denuncia" semestrale di cui all'art. 21 della citata legge, atteso che, mentre l'una esprime la volontà di domandare l'avviamento del personale "protetto", l'altra ha la sola funzione (ricognitiva) di segnalare all'ufficio competente la consistenza del personale occupato e dei posti ancora eventualmente scoperti, da destinare ai soggetti riservatari. Il che, peraltro, non esclude che la richiesta e la denuncia suddette siano compiute non con Atti separati e distinti, come di norma, ma con un unico atto, potendo l'inequivoca manifestazione di volontà necessaria alla formulazione della prima anche risultare dalla sottoscrizione di una (eventuale) apposita clausola già predisposta a stampa nello stesso modulo della denuncia fornito dall'ufficio, senza che, in tale ipotesi, si ponga il problema della natura vessatoria della clausola medesima, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., o della mancata enunciazione della categoria o qualifica del personale richiesto, irrilevante anche nel caso in cui la richiesta sia autonoma rispetto alla denuncia, in quanto l'enunciazione stessa non è necessaria né, se avvenuta, condizionante per l'ufficio nel sistema del collocamento obbligatorio. (V 1079/87, mass n 450636; (V 821/86, mass n 444358; (V 5005/86, mass n 447679).*

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 21, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)