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Sez. 2, Sentenza n. 3012 del 23/12/1967 (Rv. 330731 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DETERMINAZIONE PROPORZIONALE DEL VALORE DELLE SINGOLE PROPRIETA ESCLUSIVE (MILLESIMAZIONE) - ACCORDO DI TUTTI I CONDOMINI - NECESSITA - MANCANZA - EFFETTI*
Stato
decisa il 1967-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330731-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DETERMINAZIONE PROPORZIONALE DEL VALORE DELLE SINGOLE PROPRIETA ESCLUSIVE (MILLESIMAZIONE) - ACCORDO DI TUTTI I CONDOMINI - NECESSITA - MANCANZA - EFFETTI*

In materia di condominio la Determinazione dei valori dei piani o porzioni di piano di proprieta di ciascun condomino e la espressione in millesimi di tali valori esigono l'accordo di tutti i condomini e, in Mancanza, vanno effettuate dal giudice su istanza degli interessati. Pertanto, le deliberazioni in materia, adottate dall'assemblea dei condomini a maggioranza, non obbligano gli assenti o i dissenzienti, i quali possono invocarne la inefficacia senza essere tenuti alla osservanza del termine di decadenza di cui all'art. 1137 cod.civ. (Cfr. Sent. N. 520-67, massima n. 326467 1801-64 3952-58 828-46).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 68, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)