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Sez. U, Sentenza n. 2928 del 05/05/1980 (Rv. 406665 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - PROVVEDIMENTI PER LE SPESE - DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA - LIMITI - DELIBERAZIONE RELATIVA ALLA MODIFICAZIONE DEI CRITERI FISSATI DALLA LEGGE PER LA RIPARTIZIONE - NULLITA.*
Stato
decisa il 1980-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406665-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - PROVVEDIMENTI PER LE SPESE - DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA - LIMITI - DELIBERAZIONE RELATIVA ALLA MODIFICAZIONE DEI CRITERI FISSATI DALLA LEGGE PER LA RIPARTIZIONE - NULLITA.*

In tema di condominio degli edifici ed in ordine alla ripartizione delle spese comuni, le attribuzioni dell'assemblea, ai sensi dell'art 1135 n 2 cod civ, sono circoscritte alla verificazione ed applicazione in concreto dei criteri fissati dalla legge, e non comprendono il potere di introdurre deroghe ai criteri medesimi, atteso che tali deroghe, venendo direttamente ad incidere sui diritti individuali del singolo condomino, attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di sua esclusiva proprieta, possono conseguire soltanto da una convenzione cui egli aderisca. Pertanto, la deliberazione assembleare, che modifichi detti criteri, e inefficace, nei confronti del condomino dissenziente, per nullita radicale deducibile senza limitazioni di tempo, e non meramente annullabile su impugnazione da proporsi entro trenta giorni, ai sensi dell'art 1137 secondo e terzo comma cod civ. (Conf 4774/77, mass n 388376; (Conf 506/75, mass n 373805; (Conf 1300/74; (Conf 3012/67, mass n 330731; (contra 2806/72, mass n 360502; (contra 1726/66, mass n 323365).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1124, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)