Sez. L, Sentenza n. 2360 del 12/04/1980 (Rv. 406052 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - EMOLUMENTI EROGATI NEI PERIODI DI CARENZA ASSICURATIVA - INCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - EMOLUMENTI EROGATI NEI PERIODI DI CARENZA ASSICURATIVA - INCLUSIONE.*
Anche prima dell'entrata in vigore dell'art 12 legge 30 aprile 1969 n 153, e quindi alla stregua degli artt 27 e 28 DPR 30 maggio 1955 n 797, gli emolumenti erogati ai dipendenti nei periodi di assenza per malattia, gravidanza, congedi matrimoniali ecc erano ricompresi nel concetto di retribuzione imponibile, perche, pur non trovando riscontro in una precisa ed eseguita prestazione lavorativa, costituiscono tuttavia adempimento di obbligazioni pecuniarie imposte al datore di lavoro da leggi o da convenzioni ed aventi titolo nel contratto di lavoro. (V 4854/78, mass n 394552; (V 833/78, mass n 390168).*
Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 28, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)