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Sez. L, Sentenza n. 4854 del 25/10/1978 (Rv. 394552 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - VERSAMENTI PER CARENZA O INTEGRAZIONE DI MALATTIA O INFORTUNIO, DURANTE I CONGEDI MATRIMONIALI E PER INTEGRAZIONE DI GRATIFICA DURANTE I PERIODI DI ASSENZA PER MALATTIA O INFORTUNIO - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394552-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - VERSAMENTI PER CARENZA O INTEGRAZIONE DI MALATTIA O INFORTUNIO, DURANTE I CONGEDI MATRIMONIALI E PER INTEGRAZIONE DI GRATIFICA DURANTE I PERIODI DI ASSENZA PER MALATTIA O INFORTUNIO - INCLUSIONE.*

Ai sensi degli art 27 e 28 del DPR 30 maggio 1955 n 797, sugli assegni familiari, vanno ricompresi nel concetto di retribuzione imponibile non solo gli emolumenti corrisposti in funzione dello Esercizio delle attivita lavorative, ma anche tutti gli importi, che, anche senza trovare riscontro in una precisa ed eseguita prestazione lavorativa, costituiscono adempimento di obbligazioni pecuniarie, imposte al datore di lavoro da leggi o da convenzioni nel corso del rapporto di lavoro ed aventi origine e titolo nel contratto di lavoro. Pertanto i versamenti erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti o per carenza o integrazioni di malattia o infortunio, durante i congedi matrimoniali ad integrazione degli importi versati dagli enti assistenziali, e per integrazione di gratifica durante i periodi di assenza per malattia o infortunio, devono essere inclusi nella retribuzione imponibile, perche gli stessi - direttamente collegati con la causa tipica del contratto di lavoro, e senza autonomia rispetto ad essa - concorrono a formare la retribuzione lato sensu, non piu limitata a stretti criteri economici di corrispettivita. (V 4659/77, mass n 388257; (V 4476/76, mass n 383198; (V 3847/75, mass n 378081).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2111 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)