Sez. L, Sentenza n. 13273 del 10/09/2003 (Rv. 566738 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Conseguimento dei requisiti assicurativi e contributivi da parte del lavoratore italiano per effetto della totalizzazione dei periodi assicurativi presso diversi Stati - Ammissibilità in base all'ordinamento comunitario - Condizioni - Cumulabilità dei periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione dei soli Paesi membri dell'Unione europea - Esistenza di convenzione con Paese terzo ratificata con legge dello Stato membro - Rilevanza - Esclusione - Cumulo di periodi di assicurazione compiuti in Italia e in Germania con quelli compiuti in Australia - Ammissibilità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ
In tema di integrazione del requisito contributivo ai fini del conseguimento della pensione di anzianità, la totalizzazione, prevista e disciplinata dall'ordinamento comunitario (art. 45 e 46 del Regolamento CEE del Consiglio n. 1408 del 1971, in attuazione della delega conferita dall'art. 51 del Trattato), consente il cumulo dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dei soli Paesi membri dell'Unione europea, intendendosi per tale, secondo l'art. 1 del citato Regolamento CEE, il complesso di leggi, regolamenti, disposizioni statutarie ed ogni altra misura di applicazione concernenti i regimi di sicurezza sociale, con esclusione, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee (v. sent. 2 agosto 1993, causa n. 23/92), delle disposizioni di convenzioni internazionali in materia previdenziale tra un solo Stato membro ed uno Stato terzo, anche se recepite, con legge, nell'ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro interessato. Pertanto, non è ammessa la totalizzazione con riguardo a periodi di assicurazione compiuti da un lavoratore sotto la legislazione nazionale di Italia e Germania ed al periodo compiuto dallo stesso lavoratore in Australia, pur essendo quest'ultimo cumulabile in forza di una convenzione italo - australiana ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 225 del 1988.
Riferimenti normativi: Legge 07/06/1988 num. 225, Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 51, Regolam. Consiglio CEE 14/06/1971 num. 1408 art. 45, Regolam. Consiglio CEE 14/06/1971 num. 1408 art. 46
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)