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Sez. U, Sentenza n. 18989 del 22/09/2004 (Rv. 577283 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Sentenza irrogativa della sanzione pecuniaria di cui all'art. 3, comma ottavo, D.L. n. 857/1976 (conv. con modif. in legge n. 39/1977) - Difetto assoluto di giurisdizione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577283-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE

Il potere di irrogare la sanzione pecuniaria comminata dall'art. 3, comma ottavo, D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 (conv., con modif., nella legge 26 febbraio 1977, n. 39) all'impresa di assicurazioni che non abbia dato alcuna risposta al danneggiato, entro il termine stabilito dal primo comma del citato art. 3, dopo aver ricevuto rituale richiesta di risarcimento, spetta all'autorità amministrativa (Uffici provinciali per l'industria il commercio e l'artigianato); pertanto la sentenza del giudice ordinario, favorevole al danneggiato, che irroghi altresì detta sanzione all'impresa è, a tal riguardo, viziata da difetto assoluto di giurisdizione e va cassata senza rinvio.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 3 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)