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Sez. 2, Sentenza n. 3815 del 09/06/1986 (Rv. 446657 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - RIMESSIONE PER LA CONCESSIONE DEL TERMINE EX ART. 269 COD. PROC. CIV. PER LA CHIAMATA DEL TERZO.*
Stato
decisa il 1986-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446657-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - RIMESSIONE PER LA CONCESSIONE DEL TERMINE EX ART. 269 COD. PROC. CIV. PER LA CHIAMATA DEL TERZO.*

In forza del principio della conversione dei motivi di nullità della sentenza in motivi di gravame, nel giudizio d'appello lo aspetto rescissorio ha la prevalenza su quello rescindente con la conseguenza che, salvo nei casi previsti dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., il giudice d'appello deve esercitare i suoi poteri di riesame della controversia e non può, quindi, rimettere la causa al primo giudice per la concessione del termine previsto dalla norma dell'art. 269 cod. proc. civ. al fine della chiamata del terzo. (V 5620/79, mass n 402221; (V 1737/77, mass n 385453; (V 1846/74, mass n 370060).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)