Sez. 1, Sentenza n. 1846 del 21/06/1974 (Rv. 370060 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE - VIZI DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO E DEGLI ATTI PROCESSUALI ANTECEDENTI - CONVERSIONE IN MOTIVI DI GRAVAME - CONSEGUENZE - DECISIONE NEL MERITO - RIMESSIONE AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE - VIZI DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO E DEGLI ATTI PROCESSUALI ANTECEDENTI - CONVERSIONE IN MOTIVI DI GRAVAME - CONSEGUENZE - DECISIONE NEL MERITO - RIMESSIONE AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - CONDIZIONI.*
In virtu del principio dell'assorbimento dell'invalidazione nell'impugnazione, i vizi della sentenza di primo grado e quelli degli Atti processuali antecedenti si convertono in motivi di gravame, con la conseguenza che il giudice di secondo grado, accertata la dedotta invalidita, deve decidere nel merito, sempreche la pronuncia impugnata non sia giuridicamente inesistente o non ricorrano le ipotesi tassativamente previste dagli artt 353 e 354 cod proc civ, che autorizzano la rimessione della causa al primo giudice.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)