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Sez. 2, Sentenza n. 1737 del 06/05/1977 (Rv. 385453 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE - VIZI DELLA SENTENZA - CONVERSIONE IN MOTIVI DI GRAVAME - CONSEGUENZE - DECISIONE NEL MERITO - NECESSITA - RIMESSIONE AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385453-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE - VIZI DELLA SENTENZA - CONVERSIONE IN MOTIVI DI GRAVAME - CONSEGUENZE - DECISIONE NEL MERITO - NECESSITA - RIMESSIONE AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE - LIMITI.*

In forza del principio della conversione dei motivi di nullita della sentenza in motivi di gravame, nel giudizio di appello l'aspetto rescissorio ha la prevalenza su quello rescindente: ne consegue che, salvo che nei casi previsti dagli artt 353 e 354 cod proc civ, il giudice di appello deve esercitare i suoi poteri di riesame della controversia e non puo limitarsi ad annullare la sentenza impugnata, con sentenza meramente rescindente, rimettendo la causa al primo giudice. (Conf 1846/74, mass n 370060).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)