Sez. U, Sentenza n. 1030 del 24/03/1976 (Rv. 379687 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - COMPOSIZIONE NUMERICA - MINIMO NECESSARIO - UN QUARTO DEI COMPONENTI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - DELIBERAZIONI - VOTANTI INFERIORI AL PLENUM - IRRILEVANZA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - COMPOSIZIONE NUMERICA - MINIMO NECESSARIO - UN QUARTO DEI COMPONENTI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - DELIBERAZIONI - VOTANTI INFERIORI AL PLENUM - IRRILEVANZA.*
E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale sollevata nei confronti dell'art 22, comma secondo, del dllt 23 novembre 1944, n 382 - secondo cui per la validita delle sedute del consiglio nazionale forense e sufficiente la presenza di almeno un quarto dei suoi componenti - in riferimento al principio del carattere 'perfettò dei collegi giurisdizionali, nonche all'art 25 Costituzione, sotto il profilo che la Mancanza di Disposizioni sulla composizione dell'organo sarebbe contraria al principio della precostituzione del giudice naturale. Siffatto principio, infatti attiene alla prefissione della Competenza, sotto ogni possibile titolo, dell'organo o dell'ufficio giurisdizionale, impersonalmente considerati, onde rimangono ad esso estranei i problemi relativi alle modalita tecniche della composizione numerica degli organi collegiali: una volta assicurato il principio della collegialita, deve infatti escludersi che la deliberazione adottata in concreto da un numero di votanti inferiore al plenum dell'organo precostituito rappresenti un illegittimo dirottamento dell'affare giurisdizionale ad un organo intrinsecamente diverso. (V 127/69, mass n 338013).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Decr. Legge Luogoten. 23/11/1944 num. 382 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)