Sez. L, Sentenza n. 5418 del 04/06/1994 (Rv. 486876 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Computo - Calcolo globale della retribuzione | Corresponsione al lavoratore, in coincidenza con la cessazione del rapporto, di indennità aventi natura e funzione diverse da quelle dell'indennità di anzianità - Accertamento del carattere autonomo di tali indennità - Criteri - Fattispecie relativa alla corresponsione di mensilità aggiuntive a favore dei dipendenti dell'E.N.E.L. alla cessazione del rapporto.
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Computo - Calcolo globale della retribuzione
La corresponsione al lavoratore, in coincidenza con la cessazione del rapporto, di indennità aventi natura e funzione diverse da quelle dell'indennità di anzianità non è esclusa dall'ordinamento, neanche con riferimento alla situazione precedente l'entrata in vigore della legge 29 maggio 1982 n. 297 che, all'art. 4, comma quinto, ha espressamente previsto tale possibilità. Al fine di accertare se una determinata indennità contrattualmente prevista a favore di dipendenti che cessino dal servizio abbia o meno carattere autonomo rispetto a quella di anzianità, è necessario esaminare, ai sensi dell'art. 1363 cod. civ., il complesso delle clausole contrattuali per individuare con precisione le categorie di lavoratori destinatari del beneficio e la sussistenza di eventuali condizioni ulteriori o diverse, rispetto alla mera cessazione del rapporto, necessarie per conseguirlo. (Principio enunciato in tema di mensilità aggiuntive previste dal contratto collettivo E.N.E.L. a favore dei dipendenti che cessavano dal servizio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)