Sez. L, Sentenza n. 17418 del 06/12/2002 (Rv. 559059 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Computo - Confronto tra la disciplina legale e quella convenzionale agli effetti dell'art. 1419 cod. civ. - Criteri - Indennità corrisposte alla cessazione del rapporto aventi natura e funzione diverse da quelle dell'indennità di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate - Salvezza ex art. 4, comma quinto, legge n. 297 del 1982 - Identificazione di un titolo diverso e autonomo per le erogazioni aggiuntive - Diritto a percepire tali compensi e il trattamento legale senza decurtazioni - Sussistenza - Fattispecie relativa alle mensilità aggiuntive previste per i dipendenti dell'ENEL in specifici casi di cessazione del rapporto.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE
In tema di indennità di fine rapporto, il confronto tra la disciplina legale e quella convenzionale, agli effetti previsti dall'art. 1419 cod. civ., impone la considerazione unitaria, nell'unico istituto dell'indennità stessa, di tutte le disposizioni che incidono sia sulla determinazione della base di calcolo sia sulla previsione delle varie maggiorazioni aggiuntive, dato che anche queste, sebbene collegate a specifiche previsioni di attribuzione, concorrono ugualmente a comporre quell'unica liquidazione alla quale deve contrapporsi la valutazione, parimenti unitaria, derivante dalla integrale applicazione della norma di legge. Tale principio è tuttavia applicabile solo se, all'esito dell'operazione di ermeneutica contrattuale, che deve compiere il giudice del merito, si giunga a qualificare la maggiorazione aggiuntiva come componente del trattamento di fine rapporto, mentre l'individuazione di un titolo diverso e autonomo conduce alla conseguenza che il datore di lavoro deve corrispondere sia il trattamento di fine rapporto (calcolato ai sensi di legge), che l'erogazione aggiuntiva, senza decurtazioni di sorta (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento all'istituto delle quattro mensilità aggiuntive previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti elettrici dell'ENEL, aveva, con motivazione sufficientemente e logicamente argomentata, ritenuto che l'erogazione aggiuntiva corrisposta ai sensi dell'art. 43 del citato CCNL fosse istituto non ricollegato in via generale alla risoluzione del rapporto, ma collegato a casi particolari individuati dal medesimo art. 43, ed aveva in tali casi rinvenuto il titolo autonomo necessario per ricondurre l'erogazione stessa nell'ambito delle previsioni dell'art. 4, comma quinto, della legge n. 297 del 1982, che fa salve le indennità corrisposte alla cessazione del rapporto di lavoro aventi natura e funzioni diverse da quelle dell'indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 com. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)