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Sez. L, Sentenza n. 5362 del 11/03/2005 (Rv. 587687 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Computo - Confronto tra la disciplina legale e quella convenzionale agli effetti dell'art. 1419 cod. civ. - Criteri - Indennità corrisposte alla cessazione del rapporto aventi natura e funzione diverse da quelle dell'indennità di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate - Salvezza ex art. 4, comma quinto, legge n. 297 del 1982 - Identificazione di un titolo diverso e autonomo per le erogazioni aggiuntive - Diritto a percepire tali compensi e il trattamento legale senza decurtazioni - Sussistenza - Fattispecie relativa alle mensilità aggiuntive previste per i dipendenti dell'E.N.E.L. in specifici casi di cessazione del rapporto.
Stato
decisa il 2005-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587687-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

In tema di indennità di fine rapporto, il confronto tra la disciplina legale e quella convenzionale, agli effetti previsti dall'art. 1419 cod. civ., impone, da un lato, la considerazione unitaria di tutte le disposizioni pattizie che incidono sulla determinazione della base di calcolo dell'indennità stessa, anche attraverso la previsione di maggiorazioni aggiuntive, e, dall'altro, la valutazione, ugualmente unitaria, derivante dall'integrale applicazione della norma di legge. Tale principio è, tuttavia, applicabile soltanto se, all'esito dell'operazione di ermeneutica contrattuale che deve compiere il giudice del merito, si perviene a qualificare la maggiorazione aggiuntiva come componente del trattamento di fine rapporto, mentre l'individuazione di un titolo diverso ed autonomo conduce alla conseguenza che il datore di lavoro deve riconoscere sia quel trattamento (calcolato ai sensi di legge) che l'erogazione aggiuntiva, senza decurtazioni di sorta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento all'istituto delle quattro mensilità aggiuntive previste dal c.c.n.l. dei dipendenti elettrici dell'E.N.E.L., aveva, con motivazione logica ed adeguata, rilevato che la norma convenzionale non aveva inteso dettare una disposizione derogatoria della disciplina legale dell'indennità di anzianità, aggiungendo che la previsione contrattuale riguardava l'incentivazione all'esodo anticipato del lavoratore a tutela anche di un interesse del datore di lavoro e, pertanto, configurava un emolumento concettualmente distinto dal trattamento di fine rapporto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)