Sez. 3, Sentenza n. 11475 del 17/12/2018 Cc. (dep. 14/03/2019) Rv. 275185 - 01
SPORT | Turbative in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive - Obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia - Giudizio di convalida - Presentazione di richieste e di memorie tramite PEC - Ammissibilità - Ragioni.
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Nel procedimento di convalida del divieto di accedere a manifestazioni sportive con obbligo di presentazione all'ufficio di p.s., è ammissibile la presentazione delle richieste e delle memorie delle parti al giudice competente tramite PEC, atteso che l'art. 6, comma 2-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401, non prescrive che i predetti atti debbano essere necessariamente depositati in cancelleria ed essendo ciò connaturale alla particolare natura, cartolare ed informale, del procedimento ed alla ristrettezza dei termini, stabiliti "ad horas", entro cui deve concludersi il controllo di legalità di provvedimenti che limitano la libertà personale, pena l'inefficacia delle relative prescrizioni.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)