Sez. 3 - , Sentenza n. 17844 del 12/12/2018 Cc. (dep. 30/04/2019) Rv. 275600 - 01
SPORT | Turbative in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive - Obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia - Giudizio di convalida - Presentazione di richieste e memorie tramite PEC - Ammissibilità - Ragioni.
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Nel procedimento di convalida del divieto di accedere a manifestazioni sportive con obbligo di presentazione all'ufficio di p.s., è ammissibile la presentazione delle richieste e delle memorie delle parti al giudice competente tramite posta elettronica certificata (PEC), in quanto, da un lato, l'art. 6, comma 2-bis, della legge n. 401 del 1989, al fine di contemperare il regolare esercizio di diritto di difesa con l'estrema ristrettezza dei termini previsti per gli adempimenti in questione, non prescrive che i predetti atti debbano essere necessariamente depositati in cancelleria nella loro materiale fisicità e, dall'altro, il mezzo impiegato garantisce sicura affidabilità quanto alla provenienza e alla ricezione. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice della convalida deve tenere conto degli atti inviati a mezzo PEC anche se pervenuti in cancelleria in un giorno festivo, essendo irrilevante l'assenza, in tali giorni, del personale addetto alla ricezione degli atti esterni, trattandosi di un disservizio imputabile all'ufficio giudiziario che non può ripercuotersi negativamente sul cittadino).
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 173 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)