Sez. 2, Sentenza n. 31336 del 16/05/2017 Cc. (dep. 22/06/2017) Rv. 270858 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - CAMERA DI CONSIGLIO | Memoria inviata tramite posta elettronica certificata - Ricevibilità - Esclusione.
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Nel giudizio di cassazione non è consentita la presentazione di memorie mediante l'uso della posta elettronica certificata (PEC) in quanto non può ritenersi estesa a tale giudizio la facoltà di deposito telematico di atti, in assenza del decreto previsto dall'art. 16-bis, comma sesto, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed in considerazione dell'espressa limitazione ai procedimenti innanzi al tribunale ed alla corte di appello prevista dal comma1-bis della medesima norma.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)