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Sez. 4, Ordinanza n. 602 del 20/01/1971 Cc. (dep. 01/03/1971) Rv. 116860 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - VELOCITA - IN GENERE - BAMBINI SULLA CARREGGIATA, MARCIAPIEDI E BANCHINE SPARTITRAFFICO - DOVERI DEI CONDUCENTI.*
Stato
decisa il 1971-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/116860-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - VELOCITA - IN GENERE - BAMBINI SULLA CARREGGIATA, MARCIAPIEDI E BANCHINE SPARTITRAFFICO - DOVERI DEI CONDUCENTI.*

Il conducente che avvisti dei bambini sulla carreggiata, o sul margine del marciapiedi o su una banchina spartitraffico e tenuto a particolari cautele sia in rapporto alla velocita che alle manovre del caso in modo da poter arrestare a tempo la marcia, dato che i bambini devono considerarsi come pedoni particolarmente incerti e inesperti, inclini a spostarsi inconsultamente da un punto all'altro della strada.*

Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102, Cod. Strada art. 102, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 134, Cod. Strada art. 134

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)