Sez. 4, Ordinanza n. 602 del 20/01/1971 Cc. (dep. 01/03/1971) Rv. 116860 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - VELOCITA - IN GENERE - BAMBINI SULLA CARREGGIATA, MARCIAPIEDI E BANCHINE SPARTITRAFFICO - DOVERI DEI CONDUCENTI.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - VELOCITA - IN GENERE - BAMBINI SULLA CARREGGIATA, MARCIAPIEDI E BANCHINE SPARTITRAFFICO - DOVERI DEI CONDUCENTI.*
Il conducente che avvisti dei bambini sulla carreggiata, o sul margine del marciapiedi o su una banchina spartitraffico e tenuto a particolari cautele sia in rapporto alla velocita che alle manovre del caso in modo da poter arrestare a tempo la marcia, dato che i bambini devono considerarsi come pedoni particolarmente incerti e inesperti, inclini a spostarsi inconsultamente da un punto all'altro della strada.*
Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102, Cod. Strada art. 102, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 134, Cod. Strada art. 134
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)