Sez. 3, Sentenza n. 13970 del 30/06/2005 (Rv. 582636 - 01)
NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - NORME APPLICABILI | Interpretazione - Intento dell'autore del negozio - Accertamento - Necessità - Comune intenzione delle parti - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie relativa a messa in mora.
NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - NORME APPLICABILI
Nell'interpretazione degli atti unilaterali, qual è la lettera per la messa in mora, il canone ermeneutico di cui all'art.1362, primo comma, cod. civ. impone di accertare esclusivamente l'intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio. È invece esclusa, provenendo l'atto da un solo soggetto, la possibilità di applicare il canone interpretativo previsto per i contratti dal secondo comma di detto art., che fa riferimento alla comune intenzione dei contraenti, imponendo di valutare il comportamento complessivo delle <parti> anche posteriore alla conclusione del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)