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Sez. L, Sentenza n. 7973 del 01/06/2002 (Rv. 554816 - 01)

NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - NORME APPLICABILI | Interpretazione - Intento dell'autore del negozio - Accertamento - Necessità - Comune intenzione delle parti - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie relativa a licenziamento.
Stato
decisa il 2002-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554816-01

NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - NORME APPLICABILI

Nell'interpretazione degli atti unilaterali, qual è il licenziamento, il canone ermeneutico di cui all'art. 1362 cod. civ. primo comma impone di accertare esclusivamente l'intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio. È invece esclusa, provenendo l'atto da un solo soggetto, la possibilità di applicare il canone interpretativo previsto per i contratti dal secondo comma di detto articolo, che fa riferimento alla comune intenzione dei contraenti, imponendo di valutare il comportamento complessivo delle < parti > anche posteriore alla conclusione del contratto. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva interpretato la lettera di licenziamento di un dirigente sulla base del tenore inequivoco dell'atto, avvalorato dai comportamenti successivi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)