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Sez. 5, Sentenza n. 20166 del 07/10/2016 (Rv. 641298 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Avviso di accertamento - Motivazione "per relationem" - Rinvio a verbale di constatazione notificato al fallito "in bonis" - Obbligo di allegazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641298-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In materia tributaria, è legittimo l'avviso di accertamento notificato al curatore del fallimento, motivato "per relationem", mediante rinvio al pubblico verbale di constatazione precedentemente notificato al contribuente ancora "in bonis", non comportando la dichiarazione di fallimento il venir meno dell'impresa, ma solo la perdita della legittimazione sostanziale e processuale da parte del suo titolare ed il subentro del curatore fallimentare nella sua posizione, sicché gli atti del procedimento tributario formati in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento del contribuente, ancorché a lui intestati, sono opponibili alla curatela.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)