Sez. L, Sentenza n. 10654 del 20/05/2005 (Rv. 581907 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Disciplina posta dall'art. 59 commi sesto e ottavo della legge n. 449 del 1997 - Lavoratori titolari del requisito di quarant'anni di contribuzione al primo gennaio 1998 - Decorrenza della pensione - Dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda - Soggezione alle eventuali "finestre" - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ
In base a quanto previsto dall'art. 59, commi sesto e ottavo, della legge 27 dicembre 1997, n.449, i lavoratori che dispongano al 1 gennaio del 1998, ai fini del pensionamento per anzianità, dell'autonomo requisito della sussistenza di quaranta anni di contribuzione, hanno diritto ad ottenere la pensione di anzianità dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, e non sono soggetti ad attendere gli slittamenti quadrimestrali (cosiddette "finestre") previsti dalla legge n. 335 del 1995.
Riferimenti normativi: Legge 03/08/1995 num. 335 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 6 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)