Sez. L, Sentenza n. 11668 del 29/07/2003 (Rv. 565507 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Disciplina posta dall'art. 59 comma 6 e 8 legge n. 449 del 1997 - Decorrenza della pensione - Determinazione - Maturazione dei requisiti prima del 1 gennaio 1998 - Rilevanza - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ
L'art. 59, comma 6, della legge n. 449 del 1997, il quale determina i requisiti per conseguire il diritto per l'accesso alla pensione di anzianità, nonché, per i lavoratori autonomi, un differimento di quattro mesi nei termini di accesso al trattamento pensionistico, si applica ai trattamenti pensionistici di anzianità decorrenti dal 1 gennaio 1998, indipendentemente dal fatto che l'assicurato abbia maturato il relativo diritto durante la vigenza della legge precedente, atteso che in tali ipotesi, come in quella prevista dall'art. 59 comma 8, che, per i lavoratori che conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti entro il primo trimestre dell'anno, differisce l'accesso al pensionamento di anzianità al 1 ottobre del medesimo anno, assume rilievo non il momento di maturazione del diritto al trattamento pensionistico, bensì l'epoca di decorrenza del medesimo.
Riferimenti normativi: Legge 03/08/1995 num. 335 art. 1 com. 28 CORTE COST. PENDENTE, Legge 03/08/1995 num. 335 art. 1 com. 29 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 6 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)