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Sez. L, Sentenza n. 18041 del 24/08/2007 (Rv. 598589 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Applicazione dell'art. 1, comma 29, della legge n. 335 del 1995 - Decorrenza della pensione di anzianità in base alla regola delle "finestre" - Momento di perfezionamento del diritto a pensione - Coincidenza con la maturazione della "finestra" - Sussistenza - Requisiti di contribuzione e della presentazione della domanda di pensione - Rilevanza ai fini del momento di maturazione del diritto - Esclusione - Incidenza sul principio dell'affidamento e sulla garanzia di cui all'art. 38 Cost. - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598589-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ

In tema di pensione di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme di previdenza di essa sostitutive, la decorrenza di detta pensione in base alle regole delle "finestre" indicate dall'art. 1, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - e, quanto alla fase di prima applicazione di tale disciplina, dalla Tabella E richiamata dallo stesso comma 29 citato - rappresenta elemento costitutivo dello stesso diritto a pensione, il quale, pertanto, si perfeziona soltanto nel momento in cui matura la data di decorrenza fissata dalla legge, essendo quindi irrilevante, per l'insorgenza di siffatto diritto, che l'assicurato abbia, prima del predetto momento, conseguito il prescritto requisito contributivo e presentato domanda di pensione (come si limitava a richiedere l'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153). Ne consegue che la disciplina del menzionato comma 29 dell'art. 1 della legge n. 335 del 1995 ben può incidere retroattivamente su situazioni che, alla data di ingresso della regolamentazione da esso recata (1° gennaio 1996), non abbiano ancora raggiunto la consistenza del diritto, quali appunto quelle di coloro che, sotto l'impero dell'art. 11, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, avrebbero dovuto andare in pensione con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla maturazione dei prescritti requisiti di contribuzione e di età anagrafica, senza perciò stesso rappresentare un intervento legislativo lesivo del principio dell'affidamento sui cd. "diritti quesiti" (v. Corte cost., sent. n. 393 del 2000), né determinare un "vulnus" alle garanzie apprestate dall'art. 38 Cost. al diritto a pensione, giacché detta norma fondamentale non riguarda la pensione di anzianità (v. Corte cost., ord. n. 278 del 2003). (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva respinto le domande di taluni dirigenti di aziende industriali - iscritti all'INPDAI, allora ente gestore della previdenza obbligatoria di categoria - i quali, sul presupposto di aver maturato il requisito contributivo e risolto il rapporto di lavoro nella immediata vigenza della legge 8 agosto 1995, n. 335, avevano chiesto che fosse loro riconosciuto il diritto alla pensione di anzianità a decorrere dal 1° gennaio 1996 e non già dalla diversa decorrenza del 1° luglio 1996 o del 1° ottobre 1996, applicata in forza dell'art. 1, comma 29, citato).

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 22 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 com. 8 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 29 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)