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Sez. 2, Sentenza n. 3016 del 08/05/1981 (Rv. 413567 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - PRESSO IL PROCURATORE REVOCATO E SOSTITUITO - INESISTENZA - SANATORIA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413567-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - PRESSO IL PROCURATORE REVOCATO E SOSTITUITO - INESISTENZA - SANATORIA - INAMMISSIBILITA.*

La notifica della impugnazione eseguita presso il procuratore che sia stato revocato dal mandato e sostituito, deve considerarsi inesistente in quanto effettuata presso persona, ed in luogo, non aventi alcun riferimento con il destinatario dell'atto, e pertanto comporta la impossibilita della sanatoria mediante rinnovazione e la preclusione degli effetti impeditivi a questa connessi. (Conf 2938/77, mass n 386486).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)