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Sez. 2, Sentenza n. 3964 del 18/02/2008 (Rv. 601834 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Notificazione eseguita presso il procuratore revocato e sostituito da altro difensore - Conseguenze - Inesistenza della notificazione ed inammissibilità dell'impugnazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601834-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE

La notifica della impugnazione eseguita presso il procuratore che sia stato revocato dal mandato e sostituito deve considerarsi inesistente - e come tale insuscettibile di sanatoria, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione - in quanto effettuata presso persona ed in luogo non aventi alcun riferimento con il destinatario dell'atto, giacché, una volta intervenuta la sostituzione del difensore revocato, si interrompe ogni rapporto tra la parte ed il procuratore cessato, non essendovi più la "prorogatio" che si accompagna alla revoca senza la nomina di un nuovo difensore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)