Sez. 1, Sentenza n. 2938 del 05/07/1977 (Rv. 386486 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - AD UN LEGALE PRIVO DI RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DELLA PARTE NE DOMICILIATARIO - CONSEGUENZE - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE E INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - SANATORIA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - AD UN LEGALE PRIVO DI RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DELLA PARTE NE DOMICILIATARIO - CONSEGUENZE - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE E INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - SANATORIA - ESCLUSIONE.*
L'erronea notificazione dell'impugnazione ad un legale che non abbia la rappresentanza processuale della parte, e non sia suo domiciliatario, si traduce in inesistenza della notificazione medesima, in quanto eseguita presso persona ed in luogo non aventi alcun riferimento con il destinatario dell'atto, e, pertanto, comporta l'inammissibilita dell'impugnazione, restando preclusa ogni possibilita di sanatoria mediante rinnovazione. (V 2882/75, mass n 376927; (V 2053/66, mass n 323996).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)