Sez. 6, Sentenza n. 40745 del 23/06/2016 Ud. (dep. 29/09/2016) Rv. 267959 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE | Ottico - Optometrista - Misurazione della vista e apprestamento di lenti correttive - Abusivo esercizio della professione di medico oculista - Esclusione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE
Non integra il reato di abusivo esercizio della professione di medico oculista la condotta del medico-optometrista che si limiti alla misurazione della vista e alla predisposizione di lenti correttive nei casi di miopia e di presbiopia, senza compiere valutazioni di carattere diagnostico o svolgere attività terapeutiche dirette non già a rimediare a semplici disfunzioni della funzione visiva, ma ad una vera e propria malattia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del medico optometrista che aveva approntato interventi terapeutici e dato indicazioni circa i controlli cui il paziente avrebbe dovuto sottoporsi in futuro).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)