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Sez. 6, Sentenza n. 9089 del 03/04/1995 Ud. (dep. 25/08/1995) Rv. 202273 - 01

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Abusivo esercizio di una professione | Norma penale in bianco - Rinvio ad altre norme per la determinazione delle professioni protette - Attività di optometrista.
Stato
decisa il 1995-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202273-01

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Abusivo esercizio di una professione

L'art. 348 cod. pen. (abusivo esercizio di una professione), è norma penale in bianco, che presuppone l'esistenza di norme giuridiche diverse, qualificanti una determinata attività professionale, le quali prescrivono una speciale abilitazione dello Stato ed impongano l'iscrizione in uno specifico albo, in tal modo configurando le cosiddette professioni protette. Di guisa che l'eventuale lacuna normativa non può essere colmata dal giudice con la prescrizione di regole generali o astratte. (Principio affermato in relazione all'attività professionale di optometrista che non poteva essere prevista in occasione della regolamentazione della professione di ottico. La Suprema Corte, annullando con rinvio, ha affermato che dovrà essere accertato se le pratiche professionali corrispondano ad una mera attività di rilevazione e misurazione strumentale, e ad una semplice attività di ginnastica oculare - nel qual caso dovrebbero considerarsi solo ausiliari e funzionali all'espletamento della professione medica e non integranti il reato - oppure se esse necessariamente comportano nella loro essenziale esecuzione, scelte e valutazioni di carattere diagnostico, tipiche dell'atto medico).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)