Sez. 3, Sentenza n. 5672 del 10/04/2003 (Rv. 562068 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Procedimento di cassazione - Interruzione - Inammissibilità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Il giudizio di cassazione, caratterizzato dall'impulso d'ufficio, non è soggetto a interruzione in presenza degli eventi di cui agli artt. 299 ss. cod. proc. civ. perché tali norme riguardano esclusivamente il giudizio di merito e non sono suscettibili di applicazione analogica in quello di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)