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Sez. 3, Sentenza n. 5672 del 10/04/2003 (Rv. 562068 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Procedimento di cassazione - Interruzione - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562068-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Il giudizio di cassazione, caratterizzato dall'impulso d'ufficio, non è soggetto a interruzione in presenza degli eventi di cui agli artt. 299 ss. cod. proc. civ. perché tali norme riguardano esclusivamente il giudizio di merito e non sono suscettibili di applicazione analogica in quello di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)