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Sez. 6, Sentenza n. 3709 del 19/11/1979 Ud. (dep. 15/03/1980) Rv. 144688 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - DENUNCIA IN SENSO FORMALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/144688-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - DENUNCIA IN SENSO FORMALE - IRRILEVANZA.*

Per la sussistenza del delitto di calunnia non occorre la denuncia in senso formale, ma basta che siano portate a conoscenza della autorita giudiziaria o di altra autorita che ad essa ha l'Obbligo di riferire, circostanze di fatto idonee ed elementi tali da consentire in modo inequivoco l'identificazione di taluno quale colpevole di un fatto costituente reato, che il denunciante sa di non essere stato commesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)