diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 14594 del 30/05/2008 (Rv. 603472 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Patrocinio a spese dello Stato - Ammissione dell'imputato e liquidazione dei compensi a favore del difensore - Iscrizione solo successiva di quest'ultimo negli elenchi speciali - Revoca d'ufficio, da parte del giudice, dell'ammissione e della liquidazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2008-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603472-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO

In tema di revoca d'ufficio, da parte del giudice, dell'ammissione al gratuito patrocinio per i non abbienti, l'art. 112 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 limita l'esercizio di tale potere di autotutela ai soli casi ivi previsti, da interpretarsi in senso restrittivo, senza che alla medesima autorità giudiziaria, che ha assunto il provvedimento di ammissione, sia riservato il potere di rimozione dell'atto ove ne ravvisi l'illegittimità per altra causa, nè tale intervento può configurarsi quando il provvedimento abbia ormai esaurito i suoi effetti e nessuna impugnazione vi sia stata; ne consegue l'illegittimità della revoca dell'ammissione e della liquidazione dei compensi per l'opera prestata dal difensore in caso di espletamento dell'incarico già avvenuto, quando si riscontri successivamente che l'iscrizione del predetto professionista negli appositi elenchi (di cui agli artt. 80 e 81 d.P.R. citato) sia avvenuta solo dopo la nomina e la liquidazione del compenso da parte del giudice.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 80 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 81 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 112 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)