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Sez. L, Sentenza n. 18366 del 31/07/2013 (Rv. 627360 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Comunicazione di cui all'art. 4, comma 9, legge n. 223 del 1991 - Funzione - Produzione in appello - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627360-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE

In tema di licenziamento collettivo, la comunicazione di cui all'art. 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella quale sono indicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, ha la funzione di consentire il controllo del corretto esercizio del potere datoriale e mira a tutelare, oltre agli interessi delle organizzazioni sindacali, quello dei lavoratori alla conservazione del posto. Ne consegue che detta comunicazione non ha carattere integrativo ma attiene al nucleo essenziale della decisione, per cui è onere del datore di lavoro produrla con la costituzione in giudizio, senza che sia possibile una tardiva produzione in appello od una attivazione dei poteri istruttori d'ufficio, che non possono essere esercitati in presenza di una colpevole inerzia della parte interessata o per supplire ad una carenza probatoria di quest'ultima.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)