Sez. L, Sentenza n. 5321 del 03/10/1988 (Rv. 459974 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - COMPORTAMENTI TENUTI DAL LAVORATORE NELLA SUA VITA PRIVATA - RILEVANZA - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA A LAVORATORE IMPLICATO IN FATTI DI SPACCIO DI DROGA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - COMPORTAMENTI TENUTI DAL LAVORATORE NELLA SUA VITA PRIVATA - RILEVANZA - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA A LAVORATORE IMPLICATO IN FATTI DI SPACCIO DI DROGA.*
I comportamenti tenuti dal lavoratore nella sua vita privata ed estranei perciò all'esecuzione della prestazione lavorativa, se, in genere, sono irrilevanti ai fini della lesione del rapporto fiduciario, che costituisce giusta causa (o giustificato motivo soggettivo) di licenziamento, possono tuttavia assumere rilievo agli stessi fini allorché per la loro gravità siano tali da far ritenere il lavoratore professionalmente inidoneo alla prosecuzione del rapporto, specialmente quando, per le caratteristiche e le peculiarità di esso, la prestazione lavorativa richieda un ampio margine di fiducia esteso alla serietà dei comportamenti privati del lavoratore. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva ritenuto giustificato il licenziamento del lavoratore implicato in fatti di spaccio di droga ammessi in Sede giudiziaria e resi noti dalla cronaca). (V 6166/85, mass n 443297; (Conf 4336/85, mass n 441798).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)