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Sez. L, Sentenza n. 4336 del 23/07/1985 (Rv. 441798 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - COMPORTAMENTI TENUTI DAL LAVORATORE NELLA SUA VITA PRIVATA - RILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441798-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - COMPORTAMENTI TENUTI DAL LAVORATORE NELLA SUA VITA PRIVATA - RILEVANZA - LIMITI.*

I comportamenti tenuti dal lavoratore nella sua vita privata ed estranei, perciò, all'esecuzione della prestazione lavorativa, se, in genere, sono irrilevanti ai fini della lesione del rapporto fiduciario, che costituisce giusta causa di licenziamento, possono tuttavia assumere rilievo, agli stessi fini, allorché, per la loro gravità, siano tali da far ritenere il lavoratore professionalmente inidoneo alla prosecuzione del rapporto, specialmente quando, per le caratteristiche e la peculiarità di esso, la prestazione lavorativa richieda un ampio margine di fiducia esteso alla serietà dei comportamenti privati del lavoratore. (V 783/78, mass n 390117; (Conf 2981/83 mass n 427896).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)